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 Sosta degli animali
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174 Messaggi

Inserito il - 11 set 2006 : 22:13:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore
Tra il curioso e il serio: occhio a come parcheggiate il vostro… cavallo!


"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 160. Sosta degli animali.


1. Salvo quanto disposto nell'art. 672(**) del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 a euro 85,00.




** Art. 672 C.P. OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI.


Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele,
animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a
persona inesperta, e` punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da L. 50.000 a L 500.000 (1).

Alla stessa sanzione (1) soggiace:

1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da
soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non
siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a
pericolo l'incolumita` pubblica, ovvero li affida a persona
inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo
l'incolumita` delle persone.

-------

(1) Fattispecie depenalizzata e assoggettata a sanzione
amministrativa a norma degli artt. 33, lett. a) e 38, comma 2, legge
n. 689/1981.


NB
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