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Inserito il - 11 set 2006 : 22:13:51
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Tra il curioso e il serio: occhio a come parcheggiate il vostro… cavallo!
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 160. Sosta degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672(**) del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 a euro 85,00.
** Art. 672 C.P. OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 50.000 a L 500.000 (1). Alla stessa sanzione (1) soggiace: 1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita` pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita` delle persone. ------- (1) Fattispecie depenalizzata e assoggettata a sanzione amministrativa a norma degli artt. 33, lett. a) e 38, comma 2, legge n. 689/1981.
NB
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