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Inserito il - 11 feb 2013 : 17:08:09
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aggiornamento: 11/02/2013
Nuove patenti di guida per i veicoli. Cosa cambia e cosa per trainare un rimorchio trasporto cavalli?
Sono molte le novità introdotte e molto complesso è il raccordo fra le vecchie patenti e quelle conseguite dopo il 19/01/2013. Se prima trainare un rimorchio con la patente B anziché con la BE nei casi previsti esponeva il conducente a pesanti sanzioni, ora la cosa è divenuta molto più seria. Infatti l’art. 116, comma 15 C.d.S. prevede che chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida commette REATO ed è punibile con ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro oltre al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi (sequestro del veicolo se motociclo o ciclomotore). Vi raccomandiamo pertanto, in caso di dubbi, di contattare gli uffici della Motorizzazione Civile.
A puro titolo informativo si riporta uno schema (parziale) di cosa è possibile fare con alcune categorie di patenti:
* Patente B Macchine agricole e autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente, anche trainanti un rimorchio leggero (è considerato rimorchio leggero quello quello la cui massa massima autorizzata –m.m.a.- non supera 750 Kg). Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 3500 kg. >>> Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, ma comunque non ecceda i 4250 Kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario (il codice 96 riportato nella colonna 12 della patente), indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.
* Patente BE Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio non leggeri: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg. E’ sufficiente la B se il complesso veicolare non supera i 3500 Kg (o 4250 Kg se c’è sulla patente il codice 96). Le patenti B precedenti, per cui il rimorchio non poteva eccedere la massa a vuoto della motrice, possono considerarsi allineate alla nuova disposizione.
* Patente C1 Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
* Patente C1E Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
* Patente C Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
* Patente CE Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
Tabelle complete su: https://www4.ilportaledellautomobilista.it/download/nuova_patente/NuovaDisciplinaPatenti.pdf
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