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Inserito il - 13 ago 2010 : 23:21:09
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Autocarri e trasporto persone
Quesito: è stato richiesto alla Delegazione Provinciale FISE di Pistoia e Prato un chiarimento in merito alla possibilità di trasportare persone a bordo di autocarri, uso proprio, di proprietà delle associazioni sportive o di singoli soci. Si ritiene interessante postare qui la risposta.
Partendo da quanto previsto dall'art. 82 C.d.S. (1) si ritiene utile riportare parte di una delle ultime circolari emanate in materia di trasporto persone con autocarri (nota N. 300/A/1/34115/108/68 del MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO POLIZIA STRADALE, Roma, 6 agosto 2004).
"La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene sulla base delle direttive europee recepite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupano di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei loro singoli componenti consentendo a ciascuno degli Stati di rilasciare l'omologazione della corrispondenza degli stessi alla prescrizioni contenute nelle direttive. L'Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente é considerato tale in sede di omologazione europea, ma può – e lo sta facendo con l'art. 82 C.d.S. – definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere. La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicoli per il trasporto promiscuo (cioé per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose) ha determinato in sede europea l'assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovettura (M1) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non quella degli autocarri (N1): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelate l'incolumità dei soggetti trasportanti. La rilevanza giuridica dell'effettiva destinazione d'uso del veicolo é sottolineata anche dal legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà) di entità differente, in particolare più elevate se il veicolo é destinato al trasporto di persone. Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto di persone, oltre all'applicazione delle sanzioni dall'art. 82 C.d.S., il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione dell'Agenzia dell'Entrate per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalle Legge 27/78. La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone é prevista dall'art. 82 C.d.S. solo per casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."
In deroga a quanto sopra l'Agenzia delle Entrate con nota n. 2006/184192 (vd. allegato) ha fornito indicazioni ai fini dell'individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'art. 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Considerando che molte autovetture sono state immatricolate come autocarri, pur in presenza di caratteristiche tecniche più simili a quelle delle autovetture stesse, quali, ad esempio, la dotazione di 4 o più posti a sedere, per detti veicoli la tassazione dovrà ora avvenire in base alla potenza e non più con riferimento alla portata dell’autoveicolo.
I criteri stabiliti dal comma 240 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 per individuare le vetture che, immatricolate come autocarri, non possono più fruire del regime fiscale agevolato previsto per questo tipo di veicoli e che pertanto possono trasportare persone sono:
1) il codice di carrozzeria del veicolo, che deve essere "F0", visibile nella carta di circolazione alla voce "J.2";
2) il numero di posti, che deve essere almeno pari a quattro;
3) il rapporto tra la potenza del motore, espressa in Kw, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, che deve essere uguale o superiore a 180. Pertanto:
J= Pt(Kw) / [Mc - T(t)] >= 180
ove “Pt” indica la potenza del motore espressa in Kw; “P” indica la portata, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva “Mc” e la tara “T”, espressa in tonnellate (Si ricorda che sulla carta di circolazione la portata è espressa in chilogrammi; qualora nella carta di circolazione manchi il dato della portata, questa potrà essere calcolata sottraendo dalla massa complessiva del veicolo la sua massa a vuoto).
Gli autocarri che posseggono tutti e tre i suddetti requisiti sono equiparati alle autovetture (provvedimento prot. num. 2006/184192 del 06/12/2006 della Agenzia delle entrate)
Si consiglia di stampare e tenere al seguito il seguente Allegato: provvedimento prot. num. 2006/184192 del 06/12/2006 della Agenzia delle entrate Autocarri provv61206 Agenzia Entrate.pdf 58,67 KB
(1): Art. 82 C.d.S.: http://www.aci.it/sezione-istituzionale/per-circolare/codice-della-strada/titolo-iii-dei-veicoli/art-82-destinazione-ed-uso-dei-veicoli.html
Nota: quanto sopra per pura informazione; è onere degli interessati verificare la correttezza ed il reale aggiornamento di quanto riportato. Si declina qualunque responsabilità per eventuali imprecisioni e/o errori.
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